LEGGE
REGIONALE N. 8 DEL 16 APRILE 2002 REGIONE LAZIO
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (Legge Regionale
20 novembre 2001 n. 25, articolo 11).
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 7 GIUGNO 1995
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 11 del 20 aprile
2002
- OMISSIS -
ARTICOLO 64
(Criteri per il riparto dei fondi previsti ai sensi delle leggi
regionali 10 luglio 1978, n. 32 "Attività di promozione
culturale della Regione Lazio"; 19 febbraio 1985, n.17 "Iniziative
regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali
e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione
delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza
regionale"; 22 maggio 1995, n.31 "Contributi per le bande
musicali dei Comuni del Lazio"; 12 agosto 1996, n.35 "Istituzione
del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).
1. In attesa dell'adozione di apposite leggi regionali organiche
in materia di promozione culturale e di promozione dello
spettacolo dal vivo, da definire anche in relazione alle nuove competenze
in materia previste dalla legge costituzionale 8
novembre 2001,n.3, sono determinati i seguenti criteri per il riparto
dei fondi previsti ai sensi della l.r. 32/1978:
a) la Giunta regionale, con propria deliberazione provvede ogni
anno alla ricognizione delle iniziative ricorrenti di interesse
regionale in materia di promozione culturale e di spettacolo dal
vivo, nell'ambito di quelle realizzate con continuità sul
territorio regionale e che abbiano stabilito un consolidato legame
con il territorio in cui si svolgono. Con il medesimo provvedimento
la Giunta regionale determina il contributo relativo e lo assegna
agli organismi che realizzano le iniziative;
b) con la deliberazione di cui alla lettera a) la Giunta regionale
provvede a definire le iniziative di promozione culturale e di spettacolo
dal vivo di interesse regionale svolte in collaborazione con gli
enti locali, preferibilmente in forma associata, le istituzioni
universitarie e gli istituti ed accademie culturali di paesi stranieri,con
sede nel Lazio, tra quelle che:
1) siano di particolare rilevanza per l'intero territorio regionale
anche ai fini della promozione culturale all'estero;
2) siano programmate in collaborazione tra la Regione ed i suddetti
soggetti;
3) siano realizzate dai suddetti soggetti e per le quali la Regione
interviene con un sostegno economico diretto non superiore al sessanta
per cento delle spese complessive;
c) in attuazione degli articoli 1 e 2 della l.r.32/1978, la Giunta
regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione
consiliare, emana un bando annuale per le iniziative di promozione
culturale e di spettacolo da finanziare con la disponibilità
residua del capitolo G11507;
d) nell'ambito della competenza del capitolo R43509 (ex 13249) un
importo pari a euro 515 mila è ripartito e trasferito
alle amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale
alla popolazione residente sul territorio della provincia, con l'esclusione
del Comune di Roma;
2) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale
al numero dei Comuni appartenenti alla provincia con esclusione
del Comune di Roma.
2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare il finanziamento
di cui al comma 1, lettera d) per la realizzazione di bandi pubblici
finalizzati alla selezione di iniziative di promozione culturale
e di spettacolo di interesse locale.
3. - Abrogato
4. - Abrogato
5. - Abrogato
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 35/1996, è
aggiunto il seguente:
"1bis. I programmi annuali di intervento destinano almeno il
70 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio, ad iniziative
ricorrenti di interesse regionale, definendo tali quelle realizzate
con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano
stabilito un consolidato legame con il territorio ove si svolgono".
7. Al primo comma dell'articolo 3 della l.r.17/1985, alla seconda
riga le parole: "con atti di convenzione e di affidamento",
sono soppresse.
8. L'articolo 4 della l.r.17/1985 è abrogato.
9. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.
- OMISSIS -
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