Legislazione - Regione Lazio

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 16 APRILE 2002 REGIONE LAZIO

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25, articolo 11).
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 7 GIUGNO 1995
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 11 del 20 aprile 2002

- OMISSIS -

ARTICOLO 64

(Criteri per il riparto dei fondi previsti ai sensi delle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 "Attività di promozione culturale della Regione Lazio"; 19 febbraio 1985, n.17 "Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale"; 22 maggio 1995, n.31 "Contributi per le bande musicali dei Comuni del Lazio"; 12 agosto 1996, n.35 "Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).

1. In attesa dell'adozione di apposite leggi regionali organiche in materia di promozione culturale e di promozione dello
spettacolo dal vivo, da definire anche in relazione alle nuove competenze in materia previste dalla legge costituzionale 8
novembre 2001,n.3, sono determinati i seguenti criteri per il riparto dei fondi previsti ai sensi della l.r. 32/1978:
a) la Giunta regionale, con propria deliberazione provvede ogni anno alla ricognizione delle iniziative ricorrenti di interesse regionale in materia di promozione culturale e di spettacolo dal vivo, nell'ambito di quelle realizzate con continuità sul territorio regionale e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio in cui si svolgono. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale determina il contributo relativo e lo assegna agli organismi che realizzano le iniziative;
b) con la deliberazione di cui alla lettera a) la Giunta regionale provvede a definire le iniziative di promozione culturale e di spettacolo dal vivo di interesse regionale svolte in collaborazione con gli enti locali, preferibilmente in forma associata, le istituzioni universitarie e gli istituti ed accademie culturali di paesi stranieri,con sede nel Lazio, tra quelle che:
1) siano di particolare rilevanza per l'intero territorio regionale anche ai fini della promozione culturale all'estero;
2) siano programmate in collaborazione tra la Regione ed i suddetti soggetti;
3) siano realizzate dai suddetti soggetti e per le quali la Regione interviene con un sostegno economico diretto non superiore al sessanta per cento delle spese complessive;
c) in attuazione degli articoli 1 e 2 della l.r.32/1978, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, emana un bando annuale per le iniziative di promozione culturale e di spettacolo da finanziare con la disponibilità residua del capitolo G11507;
d) nell'ambito della competenza del capitolo R43509 (ex 13249) un importo pari a euro 515 mila è ripartito e trasferito
alle amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale alla popolazione residente sul territorio della provincia, con l'esclusione del Comune di Roma;
2) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale al numero dei Comuni appartenenti alla provincia con esclusione del Comune di Roma.

2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare il finanziamento di cui al comma 1, lettera d) per la realizzazione di bandi pubblici finalizzati alla selezione di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse locale.

3. - Abrogato

4. - Abrogato

5. - Abrogato

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 35/1996, è aggiunto il seguente:
"1bis. I programmi annuali di intervento destinano almeno il 70 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio, ad iniziative ricorrenti di interesse regionale, definendo tali quelle realizzate con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio ove si svolgono".

7. Al primo comma dell'articolo 3 della l.r.17/1985, alla seconda riga le parole: "con atti di convenzione e di affidamento", sono soppresse.

8. L'articolo 4 della l.r.17/1985 è abrogato.

9. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

- OMISSIS -

I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.