LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 11-12-1992 REGIONE LAZIO
Promozione della cultura
musicale nella Regione Lazio.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 34 del 10
dicembre 1992
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 3 DEL 11 dicembre 1992
ARTICOLO 1
1.
La Regione, nel quadro delle finalità istituzionali di
promozione della cultura, favorisce l'attività decentrata di
istituzioni ed associazioni musicali che attuano programmi di
manifestazioni musicali e culturali nel territorio regionale.
ARTICOLO 2
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, la Regione individua alcune rilevanti manifestazioni cui
concedere contributi per la loro realizzazione negli anni 1992,
1993 e 1994 ed in particolare:
a) il
festival Pontino gestito dal Campus Internazionale di Latina;
b) il
festival Barocco;
c) il
laboratorio di musica ed arte ad Anzio;
d) il
festival internazionale di Rieti;
e) l'attività
decentrata dell'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio.
ARTICOLO 3
1.
Il contributo per l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo
2 verrà erogato in favore del legale rappresentante dell'orchestra
e coro da camera di Roma e del Lazio per il 50 per cento ad
avvenuta presentazione alla Giunta regionale del programma annuale
di attività del complesso che dovrà prevedere in minimo di venti
concerti nelle cinque province con un minimo di quattro diverse
programmazioni e per il restante 50 per cento ad avvenuta esecuzione
del programma previa rendicontazione.
2.
Per l'anno 1992 il programma potrà essere ridotto proporzionalmente,
in relazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
I contributi di cui alla lettere a), b), c), e d), dell'articolo
2 sono erogati con le modalità stabilite dalle norme che ne
hanno previsto l'erogazione per l'anno 1992 o per il 1992.
4.
Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 2
sarà erogato previa rendicontazione, da parte del Campus Internazionale
di Latina, delle spese sostenute per il festival Pontino.
ARTICOLO 4
1.
Per i contributi relativi alle manifestazioni di cui
alle lettere b), c), d), dell'articolo 2 sono utilizzate, per
l'anno 1992, le somme già stanziate in bilancio ai capitoli
n. 16206, n. 16217, n. 16218 e n. 16225. I contributi di cui
alla lettera a) dell'articolo 2 pari, per l'anno 1992 a lire
100 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal
capitolo n. 29832, lettera a), che pertanto si riduce da lire
300 milioni a lire 200 milioni, ed istituzione del nuovo capitolo
n. 16222 denominato: «Contributo al Campus internazionale di
Latina per il festival Pontino».
2.
Per l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo 2
è prevista nel bilancio per l'anno 1992 la spesa di lire 500
milioni sul capitolo di nuova istituzione n. 16221 denominato:
«Contributi all'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio
per l'attività decentrata nella Regione Lazio».
3.
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede
con la somma di lire 500 milioni stanziata a tale scopo al capitolo
n. 29832, lettera d), elenco n. 4, allegato al bilancio 1992.
4.
Alla copertura della spesa per gli anni 1993 e 1994,
riguardante il contributo all'orchestra e coro da camera di
Roma e del Lazio, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio
corrispondentemente alla proiezione pluriennale prevista nello
stesso capitolo n. 29832, lettera d), elenco n. 4 allegato al
bilancio 1992.
ARTICOLO 5
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.