LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 10-07-1978 REGIONE LAZIO
Attività di promozione
culturale della Regione Lazio.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 20 del 20
luglio 1978
ARTICOLO 1
La Regione Lazio svolge attività
di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente
alla comunità regionale, nell'ambito delle proprie competenze
e in conformità al principio programmatico contenuto nell'art.
45 dello statuto.
Tali attività tendono a favorire
il più ampio decentramento culturale nei comuni r nei quartieri,
nonché il pluralismo della espressione e della informazione.
ARTICOLO 2
La Regione persegue gli scopi di
cui al precedente articolo, sia curando direttamente l'organizzazione
di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative
varie di interesse scientifico, formativo e artistico, sia contribuendo
al sostegno di analoghe attività promosse da:
§
enti locali e consorzi di enti locali;
§
enti pubblici, enti e società regionali o a prevalente
partecipazione di enti locali;
§
enti privati giuridicamente riconosciuti;
§
associazioni non riconosciute a larga base rappresentativa;
§
organizzazioni culturali senza fini di lucro che
esercitano funzioni di promozione sui problemi della società
e della cultura.
Hanno titolo di preferenza, negli
interventi di cui al precedente comma, le iniziative di soggetti
pubblici dirette alla costituzione di qualificati circuiti regionali
in campo teatrale, musicale e cinematografico, le iniziative
di carattere permanente volte a favorire la ricerca, la sperimentazione
e la documentazione nei diversi settori della produzione culturale,
anche attraverso il collegamento con il mondo della scuola,
nonché quelle intese a valorizzare e promuovere la conoscenza
della storia e delle tradizioni locali.
ARTICOLO 3
Al fine della concessione dei contributi
gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 debbono presentare
alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto
sull'attività svolta e una dettagliata relazione sui programmi
di attività per l'anno successivo, corredata del relativo preventivo
finanziario.
ARTICOLO 4
Il Consiglio regionale determina
i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge
e approva il piano annuale, predisposto dalla Giunta regionale,
con riferimento al progetto operativo nell'ambito del bilancio
pluriennale previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 15
del 12 aprile 1977.
A tal fine la Giunta regionale consulta
le forze sociali e culturali del Lazio.
ARTICOLO 5
La Giunta regionale cura l'attuazione
del piano di cui al precedente art. 4.
Può altresì, sentita la competente
Commissione consiliare, utilizzare, anche prima dell'approvazione
del piano annula, il finanziamento previsto dalla presente legge
nei limiti massimi del quindici per cento, per iniziative di
carattere straordinario.
ARTICOLO 6
Per il finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario
1978, la spesa di L. 1.200.000.000, in termini di competenza,
e di L. 600.000.000, in termini di cassa.
Tali somme saranno iscritte nel
capitolo n. 421221, da istituirsi nello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione:
«Convegni, indagini conoscitive,
mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico,
formativo ed artistico».
All'onere derivante dalla predetta
autorizzazione di spesa, si farà fronte riducendo, rispettivamente
di lire 1.200.000.000 e di L. 600.000.000, gli stanziamenti
di competenza e di cassa del capitolo n. 421250 «Fondo globale
per il finanziamento di provvedimenti legislativi» del medesimo
stato di previsione.
Le suindicate variazioni alle previsioni
di spesa per l'anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti
di competenza, saranno riportate nell'area progettuale «Cultura,
scuola, edilizia scolastica», codice 0700, del bilancio pluriennale
1978- 1981.
ARTICOLO 7
Per l'anno 1978 le domande di contributo
di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.