Legislazione - Regione Lazio

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 10-07-1978 REGIONE LAZIO

Attività di promozione culturale della Regione Lazio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 20 del 20 luglio 1978

ARTICOLO 1

La Regione Lazio svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio programmatico contenuto nell'art. 45 dello statuto.

Tali attività tendono a favorire il più ampio decentramento culturale nei comuni r nei quartieri, nonché il pluralismo della espressione e della informazione.

ARTICOLO 2

La Regione persegue gli scopi di cui al precedente articolo, sia curando direttamente l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo e artistico, sia contribuendo al sostegno di analoghe attività promosse da:

§         enti locali e consorzi di enti locali;

§         enti pubblici, enti e società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali;

§         enti privati giuridicamente riconosciuti;

§         associazioni non riconosciute a larga base rappresentativa;

§         organizzazioni culturali senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione sui problemi della società e della cultura.

Hanno titolo di preferenza, negli interventi di cui al precedente comma, le iniziative di soggetti pubblici dirette alla costituzione di qualificati circuiti regionali in campo teatrale, musicale e cinematografico, le iniziative di carattere permanente volte a favorire la ricerca, la sperimentazione e la documentazione nei diversi settori della produzione culturale, anche attraverso il collegamento con il mondo della scuola, nonché quelle intese a valorizzare e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ARTICOLO 3

Al fine della concessione dei contributi gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 debbono presentare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto sull'attività svolta e una dettagliata relazione sui programmi di attività per l'anno successivo, corredata del relativo preventivo finanziario.

ARTICOLO 4

Il Consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva il piano annuale, predisposto dalla Giunta regionale, con riferimento al progetto operativo nell'ambito del bilancio pluriennale previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

A tal fine la Giunta regionale consulta le forze sociali e culturali del Lazio.

ARTICOLO 5

La Giunta regionale cura l'attuazione del piano di cui al precedente art. 4.

Può altresì, sentita la competente Commissione consiliare, utilizzare, anche prima dell'approvazione del piano annula, il finanziamento previsto dalla presente legge nei limiti massimi del quindici per cento, per iniziative di carattere straordinario.

ARTICOLO 6

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 1.200.000.000, in termini di competenza, e di L. 600.000.000, in termini di cassa.

Tali somme saranno iscritte nel capitolo n. 421221, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione:

«Convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo ed artistico».

All'onere derivante dalla predetta autorizzazione di spesa, si farà fronte riducendo, rispettivamente di lire 1.200.000.000 e di L. 600.000.000, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 421250 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi» del medesimo stato di previsione.

Le suindicate variazioni alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell'area progettuale «Cultura, scuola, edilizia scolastica», codice 0700, del bilancio pluriennale 1978- 1981.

ARTICOLO 7

Per l'anno 1978 le domande di contributo di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.




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