Legislazione - Regione Lazio

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 22-05-1995 REGIONE LAZIO

Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 15 del 30 maggio 1995

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 7 giugno 1995

ARTICOLO 1

1.        La Regione Lazio tutela, valorizza e contribuisce allo sviluppo delle bande musicali dei comuni del Lazio.

ARTICOLO 2

1.        Per meglio raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, presso l'assessorato regionale alla cultura viene istituito un albo delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio.

2.        Nell'albo possono essere iscritte le bande musicali riconosciute dai consigli comunali come bande comunali o di interesse comunale.

ARTICOLO 3

1.        Alle bande musicali operanti nei comuni del Lazio la Regione può assegnare contributi annuali nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nel bilancio regionale.

2.        Per ottenere il contributo, i rappresentanti delle bande musicali iscritte nell'albo regionale, debbono far pervenire motivata richiesta all'Assessore regionale alla cultura.

3.        L'assessorato regionale alla cultura può svolgere ogni tre anni una indagine ricognitiva sullo stato e le esigenze delle bande musicali dei comuni del Lazio e programmare interventi di sostegno finanziario.

ARTICOLO 4

1.        Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione del capitolo n. 44329 sul bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: «Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio» con lo stanziamento di L 300 milioni per l'anno 1995.

2.        Alla copertura finanziaria del predetto onere per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 16310 del bilancio regionale del medesimo anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.




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