LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 22-05-1995 REGIONE LAZIO
Contributi per le bande
musicali dei comuni del Lazio.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 15 del 30
maggio 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 5 DEL 7 giugno 1995
ARTICOLO 1
1.
La Regione Lazio tutela, valorizza e contribuisce allo
sviluppo delle bande musicali dei comuni del Lazio.
ARTICOLO 2
1.
Per meglio raggiungere le finalità di cui all'articolo
1, presso l'assessorato regionale alla cultura viene istituito
un albo delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio.
2.
Nell'albo possono essere iscritte le bande musicali riconosciute
dai consigli comunali come bande comunali o di interesse comunale.
ARTICOLO 3
1.
Alle bande musicali operanti nei comuni del Lazio la
Regione può assegnare contributi annuali nei limiti dello stanziamento
allo scopo previsto nel bilancio regionale.
2.
Per ottenere il contributo, i rappresentanti delle bande
musicali iscritte nell'albo regionale, debbono far pervenire
motivata richiesta all'Assessore regionale alla cultura.
3.
L'assessorato regionale alla cultura può svolgere ogni
tre anni una indagine ricognitiva sullo stato e le esigenze
delle bande musicali dei comuni del Lazio e programmare interventi
di sostegno finanziario.
ARTICOLO 4
1.
Al finanziamento della presente legge si provvede mediante
istituzione del capitolo n. 44329 sul bilancio di previsione
della Regione Lazio denominato: «Contributi per le bande musicali
dei comuni del Lazio» con lo stanziamento di L 300 milioni per
l'anno 1995.
2.
Alla copertura finanziaria del predetto onere per l'anno
1995 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 16310 del
bilancio regionale del medesimo anno.
La presente legge regionale sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.