DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 2004, PROT. N. 109 / 2004
Modifiche all'ordinamento della Scuola di Didattica della Musica.
Fonte: Sito del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni
di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale;
VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l'art.6,
comma 2 il quale, fino all'entrata in vigore di specifiche norme
di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della
musica valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale
nelle scuole e per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto
al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;
VISTI i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994
con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione
dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica
e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine
agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla
frequenza degli studenti;
CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale
in materia di formazione degli insegnanti, di cui all'art.5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
VALUTATA l'opportunità di consentire agli studenti, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore e di conservatorio,
la possibilità di conseguire in un arco temporale abbreviato,
in relazione ai curricola formativi già acquisiti, il diploma
di Didattica della musica con valore abilitante;
ATTESA l'esigenza di garantire una omogeneità di valutazione
dei titoli abilitanti al fine di evitare disparità di trattamento;
RITENUTO pertanto, di dover apportare alcune modifiche all'ordinamento
della Scuola di Didattica della musica;
ACQUISITO il parere del CNAM, espresso nelle sedute del 30 settembre
2004 e del 26 ottobre 2004;
DECRETA
1.Per le motivazioni indicate in premessa, i Conservatori di musica
e gli Istituti musicali pareggiati, che hanno attivato nei loro
ordinamenti la Scuola di Didattica della musica, possono ammettere
gli studenti iscritti, in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e del diploma di conservatorio, a sostenere gli
esami per il passaggio agli anni successivi, anche con cadenza semestrale,
purchè nell'arco del semestre sia stato completato il relativo
percorso formativo.
2.Possono essere, comunque, ammessi a sostenere l'esame finale abilitante
gli studenti che abbiano completato l'intero percorso formativo
in un periodo temporale di almeno quattro semestri.
3.Ai fini dell'ammissione all'esame finale è necessario aver
frequentato l'80% delle attività didattiche programmate per
ciascun semestre.
4.La frequenza del predetto percorso di studi è incompatibile
con la frequenza di altri corsi accademici o universitari, anche
di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali.
5.Le valutazioni degli esami e delle prove per il conseguimento
del diploma sono espresse in trentesimi anziché in decimi.
6.La Commissione per l'esame finale è presieduta dal Direttore
del Conservatorio o da un suo delegato ed è composta dai
docenti della Scuola di Didattica della musica e da un rappresentante
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
7.Per quanto non espressamente previsto col presente decreto restano
in vigore le norme dei DD.MM. 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994.
Roma, 12 novembre 2004
Prot. n. 109/2004
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)